
Suviana e gli ambienti confinati: il rischio sottovalutato che continua a uccidere
L'esplosione alla centrale di Bargi ha fatto sette vittime. Una riflessione sul DPR 177/2011 e sulle responsabilità della committenza nei lavori in spazi confinati.
L'incidente della centrale idroelettrica di Bargi (Suviana) ha portato alla luce, ancora una volta, un tema che la cultura della sicurezza italiana fatica a metabolizzare: i lavori in ambienti confinati.
Cos'è uno spazio confinato (e perché è così pericoloso)
- Per il DPR 177/2011 è uno spazio:
- con accessi limitati
- non progettato per occupazione continua
- con possibile presenza di atmosfere pericolose o carenza di ossigeno
Cisterne, silos, gallerie, vasche, pozzi di centrali. La pericolosità non sta nelle dimensioni, ma nella combinazione di confinamento + atmosfera variabile + difficoltà di soccorso.
Cosa prescrive il DPR 177/2011
- L'impresa che esegue lavori in ambienti confinati deve:
- Avere personale formato con **specifico addestramento pratico**
- Disporre di DPI di III categoria (autorespiratori, imbragature, treppiedi)
- Effettuare misurazioni atmosferiche **prima e durante** l'accesso
- Avere una procedura scritta di emergenza
- Garantire la presenza di un **uomo all'esterno** in contatto continuo
Il punto critico: la committenza
- Nel caso Suviana l'attività era affidata a ditte esterne. Il DPR impone alla committenza di:
- Verificare i requisiti tecnico-professionali
- Fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici del sito
- Coordinare gli interventi tramite DUVRI
Quando la verifica diventa formale e non sostanziale, accadono tragedie.
La checklist minima prima di autorizzare un accesso
- ✅ Autorizzazione scritta firmata
- ✅ Misure atmosferiche documentate (O₂, esplosivi, tossici)
- ✅ Squadra di emergenza pronta a intervenire entro 4 minuti
- ✅ Comunicazione costante operatore/sorvegliante
- ✅ Procedura di evacuazione provata in esercitazione
Se anche una sola di queste manca, l'attività deve essere fermata. Non rinviata. Fermata.
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